Sez. U, Sentenza n. 5740 del 03/11/1982 (Rv. 423473 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - DISCIPLINA EX ART. 4, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - APPLICABILITÀ ALLE LIQUIDAZIONI RELATIVE A RAPPORTI CESSATI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - PRESUPPOSTI - STIPENDIO DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - DISCIPLINA EX ART. 4, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - APPLICABILITÀ ALLE LIQUIDAZIONI RELATIVE A RAPPORTI CESSATI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - PRESUPPOSTI - STIPENDIO DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In tema di Disposizioni in favore dei dipendenti degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati, l'art. 4 ultimo comma della legge 9 ottobre 1971 n. 824 trova applicazione anche alle liquidazioni dei benefici previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336, relative a rapporti cessati prima della data della sua entrata in vigore, purché le medesime non siano state ancora definite a detta data. Pertanto, al fine indicato, lo stipendio da assumere come base di calcolo deve comprendere soltanto le somme corrisposte mensilmente per dodici volte all'anno, secondo la disciplina dei vari enti, con conseguente esclusione della tredicesima e delle altre mensilità aggiuntive, e deve essere computato nell'aliquota dell'ottanta per cento. (V 1193/81 mass n 411762; (V 5804/80 mass n 409631).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)