Sez. L, Sentenza n. 1193 del 27/02/1981 (Rv. 411762 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - DISPOSIZIONI EX ART 3 DELLA LEGGE N 824 DEL 1971 - NATURA INTERPRETATIVA DELLE NORME EX ART 2 DELLA LEGGE N 336 DEL 1970 - EFFICACIA RETROATTIVA DELLE PRIME - CONSEGUENZE - RICHIESTA DELLA QUALIFICA SUPERIORE EX ART 2, SECONDO COMMA, DI TALE ULTIMA LEGGE, EFFETTUATA ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N 824 DEL 1971 - ATTRIBUZIONE AL RICHIEDENTE DELLA TITOLARITA DI UN DIRITTO QUESITO AD UN BENEFICIO DI AMPIEZZA MAGGIORE DI QUELLA EX ART 3 DELLA LEGGE SOPRAVVENUTA - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - DISPOSIZIONI EX ART 3 DELLA LEGGE N 824 DEL 1971 - NATURA INTERPRETATIVA DELLE NORME EX ART 2 DELLA LEGGE N 336 DEL 1970 - EFFICACIA RETROATTIVA DELLE PRIME - CONSEGUENZE - RICHIESTA DELLA QUALIFICA SUPERIORE EX ART 2, SECONDO COMMA, DI TALE ULTIMA LEGGE, EFFETTUATA ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N 824 DEL 1971 - ATTRIBUZIONE AL RICHIEDENTE DELLA TITOLARITA DI UN DIRITTO QUESITO AD UN BENEFICIO DI AMPIEZZA MAGGIORE DI QUELLA EX ART 3 DELLA LEGGE SOPRAVVENUTA - ESCLUSIONE.*
Le Disposizioni dell'art 3 della legge 9 ottobre 1971 n 824 - emanata non per introdurre un autonomo sistema di benefici combattentistici ma per attuare, modificare ed integrare la precedente legge 24 maggio 1970 n 336 - hanno natura meramente interpretativa delle norme contenute nell'art 2 di tale legge. Pertanto, attesa la retroattivita di dette Disposizioni interpretative, la richiesta della qualifica superiore ai sensi del secondo comma dell'art 2 della legge n 336 del 1970, effettuata anteriormente all'entrata in vigore della legge n 824 del 1971, non attribuisce al richiedente la titolarita di un diritto quesito ad un beneficio di ampiezza maggiore di quella precisata dall'art 3 della legge sopravvenuta, in virtu del quale - negli ordinamenti (nella specie, regolamento del Banco di Napoli) in cui sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni - il conferimento della qualifica superiore e possibile solo nell'ambito della 'categoria di appartenenzà, intesa come 'carriera che si articola nei gradi raggiungibili in ciascuno degli indicati gruppì, con conseguente esclusione di ogni possibilita di passaggio da un gruppo all'altro. (V 1610/80, mass n 405189; (V 1607/80, mass n 405187; (V 3358/79, mass n 399759; (V 5824/78, mass n 395650; (V 5215/78, mass n 394973).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)