Sez. L, Sentenza n. 12581 del 12/12/1997 (Rv. 510881 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Licenziamento dell'invalido avviato per incompatibilità dell'invalidità con le mansioni assegnate - Prova dell'impossibilità di altra più confacente occupazione all'interno di tutte le unità produttive facenti capo all'impresa - Onere gravante sul datore di lavoro - Prova dell'indisponibilità dei posti indicati in via preferenziale dal lavoratore - Sufficienza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Nell'ipotesi in cui venga licenziato un lavoratore invalido avviato obbligatoriamente per incompatibilità delle mansioni assegnate con l'invalidità, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'impossibilità di altra occupazione in mansioni confacenti, non solo con riferimento all'unità produttiva cui il lavoratore invalido sia stato assegnato, bensì, quando l'impresa si articoli in più unità produttive, con riferimento all'insieme dell'organizzazione imprenditoriale; non assolve pertanto all'onere della prova su di lui incombente il datore di lavoro che si limiti a provare l'indisponibilità dei posti di lavoro indicati in via preferenziale dallo stesso lavoratore.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)