Sez. L, Sentenza n. 5688 del 19/11/1985 (Rv. 442881 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - LICENZIAMENTO DELL'INVALIDO AVVIATO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - LICENZIAMENTO DELL'INVALIDO AVVIATO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
È legittimo il licenziamento del lavoratore invalido avviato obbligatoriamente ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482 qualora - al di fuori dell'ipotesi di cui agli artt. 10, terzo comma, e 20 della predetta legge (accertamento da parte del collegio medico provinciale della perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento d'Invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro nonché alla sicurezza degli impianti) - il datore di lavoro provi che non gli sia stato possibile inserire l'invalido, in relazione alla sua residua capacità lavorativa, nella propria organizzazione produttiva. (V 1291/77, mass n 384987).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)