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Sez. 1, Sentenza n. 2543 del 19/10/1966 (Rv. 324899 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - RECESSO - SOCIETA IRREGOLARE - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324899-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - RECESSO - SOCIETA IRREGOLARE - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il principio secondo cui, nel caso di scioglimento di una societa irregolare o di fatto, il socio che intende ottenere la propria quota del patrimonio sociale deve chiedere la liquidazione della societa, non e applicabile nella ipotesi di semplice recesso di uno dei soci. In tal caso, continuando la societa ad esistere, il socio recedente non deve chiedere la liquidazione del patrimonio sociale ma soltanto quella della quota dovutagli. Tale principio e applicabile anche nel caso in cui, essendo la societa costituita soltanto da due soci, il recesso di uno di essi importa lo scioglimento della societa, ove nel termine di sei mesi, non venga ricostituita la pluralita dei soci. In tal caso, infatti, lo scioglimento della societa costituisce un evento successivo ed eventuale, indipendente dalla volonta del socio che ha esercitato il recesso e che trova la sua causa non tanto nel venir meno della pluralita dei soci, quanto nella successiva persistenza, per oltre sei mesi, della Mancanza di tale pluralita. (Cfr 2217/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2275

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)