diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6470 del 13/12/1980 (Rv. 410226 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - DEDUCIBILITA IN VIA DI ECCEZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL RIGETTO DELLA DOMANDA DI ADEMPIMENTO.*
Stato
decisa il 1980-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410226-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - DEDUCIBILITA IN VIA DI ECCEZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL RIGETTO DELLA DOMANDA DI ADEMPIMENTO.*

L'eccessiva onerosita sopravvenuta e dal debitore deducibile anche in via di eccezione, al solo scopo di ottenere il rigetto della domanda di adempimento proposta nei suoi confronti, in quanto nell'ampia facolta di domandare la risoluzione del contratto - alla quale soltanto si riferisce la previsione letterale della legge - deve ritenersi compresa quella piu ristretta di eccepire il venir meno dell'Obbligo e della responsabilita in virtu di quello stesso evento che autorizza a chiedere la risoluzione medesima. (Conf 2109/57; (Conf 3291/54; (Conf 1469/51; (Conf 190/49; (contra 2116/52; (contra 2173/49).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)