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Sez. 2, Sentenza n. 3450 del 08/06/1984 (Rv. 435469 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - OPPONIBILITÀ COME MERA ECCEZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435469-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - OPPONIBILITÀ COME MERA ECCEZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

L'eccessiva onerosità sopravvenuta, nel contratto a prestazioni corrispettive, può essere invocata a fondamento di una domanda di risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., non anche quale mera eccezione per contrastare l'altrui richiesta di adempimento. Pertanto, qualora la risoluzione per eccessiva onerosità sia stata dedotta in via riconvenzionale, da parte del contraente convenuto in giudizio per l'esecuzione del contratto, il riscontro dell'inammissibilità di tale domanda riconvenzionale, perché tardivamente proposta senza che lo avversario abbia accettato il contraddittorio, preclude ogni esame sulla relativa questione, non potendo quell'onerosità sopravvenuta essere valutata nei limiti dell'eccezione avverso la domanda principale di adempimento. (V 2116/52; (V 2173/49; (contra 6470/80, mass n 410226; (contra 2109/57; (contra 3291/54; (contra 954/53; (contra 1469/51; (contra 190/49).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)