Sez. 1, Sentenza n. 4166 del 11/04/1995 (Rv. 491752 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Elaborato fuori d'opera rispetto al quesito - Compenso al consulente - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Nel procedimento di opposizione al provvedimento che liquida il compenso al consulente tecnico, ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319, non compete al giudice la valutazione dell'influenza e dell'utilità della consulenza tecnica (il cui apprezzamento è riservato al giudice della controversia in sede di cognizione del merito), bensì quella circa la rispondenza dell'opera svolta dall'ausiliario ai quesiti postigli. Ne consegue che, nel caso in cui tutto l'elaborato debba ritenersi fuori d'opera rispetto al quesito, al consulente non spetta alcun compenso.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)