Sez. 2, Sentenza n. 3342 del 18/03/1992 (Rv. 476319 - 01)
Procedimento civile - Ausiliari del giudice - Consulente tecnico - D'ufficio | Compenso - Liquidazione - Provvedimento - Opposizione - Procedimento - Giudice - Criteri di valutazione - Riferimento alla utilità della consulenza tecnica - Legittimità - Esclusione.
Procedimento civile - Ausiliari del giudice - Consulente tecnico - D'ufficio
Nel procedimento di opposizione al provvedimento che liquida il compenso al consulente tecnico ex art. 11 della l. 8 luglio 1980 n. 319 il giudice deve accertare se l'opera svolta dal consulente tecnico sia rispondente ai quesiti postigli ed in ogni caso valutare, ai soli fini della liquidazione, sotto il profilo qualitativo, la difficoltà dell'indagine, la completezza ed il pregio della presentazione fornita, mentre deve essere esclusa ogni valutazione dell'utilità della consulenza tecnica il cui apprezzamento è riservato al giudice della controversia in sede di controversia in sede di cognizione del merito, ove soltanto può valutarsi l'influenza e l'utilità della consulenza eseguita.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)