Sez. L, Sentenza n. 5825 del 06/11/1982 (Rv. 423574 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - PERSONALE DIRETTIVO - PROTRAZIONE DEL LAVORO OLTRE IL NORMALE ORARIO - OBBLIGATORIETÀ - DIRITTO A UN COMPENSO SPECIALE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - PERSONALE DIRETTIVO - PROTRAZIONE DEL LAVORO OLTRE IL NORMALE ORARIO - OBBLIGATORIETÀ - DIRITTO A UN COMPENSO SPECIALE - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 34 del contratto collettivo postcorporativo del 23 ottobre 1950 per i dipendenti di aziende commerciali (disposizione riportata anche nel contratto collettivo del 1958 e negli altri successivi), il personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa, con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, è tenuto a prestare la sua opera anche dopo l'orario normale di lavoro, senza speciale compenso, per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati. Detta norma - che costituisce un'applicazione del principio fissato dall'art. 1 del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 - concerne, senza alcuna distinzione, il personale direttivo di qualsiasi categoria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 23/10/1950 num. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)