Sez. L, Sentenza n. 429 del 18/01/1984 (Rv. 432650 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - ORARIO MASSIMO NORMALE DI LAVORO - APPLICABILITÀ AL PERSONALE DIRETTIVO - ESCLUSIONE - LIMITI - LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - ORARIO MASSIMO NORMALE DI LAVORO - APPLICABILITÀ AL PERSONALE DIRETTIVO - ESCLUSIONE - LIMITI - LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - SUSSISTENZA.*
L'art. 1, secondo comma, del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 (convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473), per il quale l'orario (massimo) normale di lavoro non si applica al personale direttivo (indicato nell'art. 3 n. 2 del relativo regolamento) delle aziende industriali e commerciali, è stato riconosciuto sostanzialmente legittimo dalla Corte costituzionale, purché sia salvo il rispetto dei limiti imposti da criteri di ragionevolezza. (V 5825/82, mass n 423574; (V 5597/82, mass n 423344; (V 3971/82, mass n 421919; (V 3258/82, mass n 421219; (V 2609/82, mass n 420460; (Conf 871/82, mass n 418712 prima parte).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3, Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)