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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11522 del 14/05/2013 (Rv. 626367 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA DELLE SPESE | Presentazione della nota delle spese - Specificazione della somma domandata - Attribuzione alla parte a titolo di rimborso spese di una somma di entità superiore - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2013-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626367-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA DELLE SPESE

In tema di spese giudiziali, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att., specificando la somma domandata, il giudice (nella specie giudice d'appello chiamato a regolare le spese dei due gradi di giudizio) non può attribuire alla parte a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)