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Sez. 3, Sentenza n. 5327 del 04/04/2003 (Rv. 561900 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA DELLE SPESE | Presentazione della nota delle spese - Specificazione della somma domandata - Attribuzione alla parte a titolo di rimborso delle spese di una somma di entità superiore - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2003-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561900-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - NOTA DELLE SPESE

In tema di spese giudiziali, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)