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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21371 del 06/10/2020 (Rv. 659246 - 01)

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | - Transazione novativa - Oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo - Conclusione di un nuovo rapporto - Necessità.
Stato
decisa il 2020-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659246-01

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)