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Sez. 1 - , Sentenza n. 23064 del 11/11/2016 (Rv. 642407 - 01)

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Transazione novativa - Oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo - Conclusione di un nuovo rapporto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642407-01

TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C., ha confermato la sentenza di merito, evidenziando, tra l'altro, che la circostanza che la transazione fosse avvenuta con atto pubblico era irrilevante, ai fini della sua qualificazione come novativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)