Sez. 3, Sentenza n. 13910 del 24/09/2002 (Rv. 557561 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Modifica normativa introdotta dalla legge 27 maggio 1997, n.141 - Procura su foglio separato materialmente congiunto al ricorso - Validità estesa a tutti i giudizi in corso - Limitazione al solo grado di giudizio pendente - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
In tema di procura alle liti, a seguito della modifica dell'art. 83, terzo comma, del cod. proc. civ. introdotta dalla legge 27 maggio 1997, n. 141, è valida la procura anche se rilasciata su foglio separato, purché esso sia congiunto materialmente all'atto al quale si riferisce; tale previsione si applica per espresso dettato normativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, e costituisce una eccezione al principio " tempus regit actum" , attribuendo alla procura su foglio separato una efficacia retroattiva e sanante, che non può ritenersi limitata, in mancanza di una previsione normativa in tal senso, al solo grado di giudizio pendente al momento della entrata in vigore della legge, ma può incontrare come unico limite il formarsi del giudicato sulla nullità della procura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 26/05/1997 num. 141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)