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Sez. L, Sentenza n. 3513 del 04/04/1998 (Rv. 514243 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Rito del lavoro - Costituzione del convenuto in base a procura rilasciata su foglio separato - Unione del foglio alla memoria di costituzione - Dichiarazione di nullità della procura da parte del giudice d'appello - Vittoria nel merito della parte conferente la procura - Ricorso per cassazione della controparte - Omessa impugnazione con ricorso incidentale condizionato della declaratoria di nullità - Giudicato sulla nullità - Formazione - Modifiche dell'art. 83 cod. proc. civ. per effetto della legge 27 maggio 1997 n. 141 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1998-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514243-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

In tema di procura alle liti, affinché in un procedimento in corso alla data del 31 maggio 1997 possa trovare applicazione la nuova disciplina dell'art. 83, terzo comma, secondo il quale la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, è necessario che la questione della validità di una siffatta procura non sia già coperta dal giudicato. Pertanto in caso di costituzione del convenuto, in causa soggetta al rito del lavoro, con procura rilasciata su foglio separato e unito mediante spillatura alla memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ., se la dichiarazione di nullità della procura da parte del giudice d'appello non sia stata censurata con ricorso incidentale condizionato della parte vittoriosa nel merito ma soccombente virtualmente sul punto della ritenuta invalidità della procura, l'omessa impugnazione, determinando il formarsi del giudicato sulla nullità, impedisce il recupero di tale procura, ai sensi del combinato disposto del menzionato terzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ. e dell'art. 2 della legge 27 maggio 1997 n. 141, che dichiara applicabile la nuova disciplina ai procedimenti in corso al 31 maggio 1997.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Legge 27/05/1997 num. 141 art. 1, Legge 27/05/1997 num. 141 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)