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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 420 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-11, depositata il 1987-11-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:420
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3727

  • Illecito amministrativo
  • Sanzioni pecuniarie
  • Prescrizione
  • Disciplina
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • Art. 28, l. 24 novembre 1981, n. 689.
  • Art. 3 Cost.
Leggi la massima
L'illecito penale e quello amministrativo non costituiscono situazioni omogenee, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale ex art. 3 Cost., in quanto fra le due categorie esistono importanti diversità già sul piano costituzionale (l'in- tero testo dell'art. 27 Cost. si applica soltanto alla responsa- bilità penale; il principio di irretroattività della legge è costituzionalizzato solo in materia penale), oltreché sul piano della normativa ordinaria (la L. n. 689 del 1981 disciplina l'illecito amministrativo anche con ricorso ad istituti di dirit- to civile). (Manifesta infondatezza della questione di legittimi- tà costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - e relativa all'art. 28, L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede per l'illecito amministrativo un termine di prescri- zione superiore a quello stabilito per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, ovvero la prescrizione della sola sanzione e non anche dell'illecito). - v. S.n. 68/1984.

Norme impugnate

  • art. 28 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 24 marzo 1983 dal Pretore di Todi nel procedimento civile vertente tra Zoppetti Maria e la Prefettura di Perugia, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 274 dell'anno 1983; 2) ordinanza emessa il 18 febbraio 1986 dal Pretore di Saluzzo nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Palmero Oreste ed altri e il Presidente della Regione Piemonte, iscritta al n. 752 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60, prima serie speciale dell'anno 1986; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui contempla per l'illecito amministrativo un termine di prescrizione superiore a quello stabilito dall'art. 157, n. 6 cod. pen. per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, ovvero, diversamente da quanto stabilito dagli artt. 157, 161, 172 e 173 cod. pen., la prescrizione della sola sanzione e non anche dell'illecito;
punto 2
Considerato che il raffronto fra la disciplina penale e quella amministrativa è di per sé di scarso significato, ove si considerino le importanti diversità che esistono tra le due categorie di illecito, già sul piano costituzionale (l'intero testo dell'art. 27 della Costituzione si applica soltanto alla responsabilità penale; il principio della irretroattività della legge è costituzionalizzato solo con riguardo alla materia penale: v. Corte cost. n. 68/1984); che importanti diversità si ravvisano altresì sul piano della normativa ordinaria, ove si consideri che il legislatore del 1981, tenuto conto della peculiarità della materia, ha disciplinato l'illecito amministrativo anche con ricorso ad istituti di diritto civile (non solo nei casi cui ci si riferisce nella specie, ma ugualmente per la responsabilità solidale: v. art. 6); che non potendosi ravvisare quella omogeneità di situazioni che il giudice a quo pone a fondamento della questione, la stessa va ritenuta manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: PESCATORE Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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