Sez. L, Sentenza n. 2796 del 20/03/1987 (Rv. 451919 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - IMPRESE AVVALENTISI DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - ESENZIONE DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 164 DEL 1975 - CONDIZIONI - EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI - ESTREMI - AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - IMPRESE AVVALENTISI DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA - ESENZIONE DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 164 DEL 1975 - CONDIZIONI - EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI - ESTREMI - AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE - ESCLUSIONE.*
Per evento oggettivamente non evitabile - previsto dall'art. 12 n. 2 della legge 20 maggio 1975 n. 164 come causa esonerativa del contributo addizionale dovuto dalle imprese che usufruiscano per i propri dipendenti del trattamento di integrazione salariale allorché determini la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro - deve intendersi un accadimento del tutto indipendente ed a estraneo alla sfera dell'imprenditore anche sotto il profilo dell'imprevedibilità, sì da rappresentare una vera e propria ipotesi di forza maggiore. Pertanto le avverse condizioni atmosferiche non costituiscono di per sè sole causa di esonero dal pagamento del suddetto contributo addizionale, dovendo aversi riguardo alla loro entità e prevedibilità nonché tenersi conto in relazione alla specifica organizzazione aziendale della possibilità per il datore di lavoro di impiegare i suoi dipendenti in lavorazioni sostitutive o in ambienti di rifugio. (Conf 862/85, mass n 439043).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)