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Sez. L, Sentenza n. 862 del 06/02/1985 (Rv. 439043 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ESENZIONE DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX ART. 12, N. 2, LEGGE 20 MAGGIO 1975 N. 164 - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - MALTEMPO - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439043-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ESENZIONE DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX ART. 12, N. 2, LEGGE 20 MAGGIO 1975 N. 164 - CONDIZIONI - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - MALTEMPO - RILEVANZA - LIMITI.*

Mentre per l'operatività dell'ipotesi di ammissione alla integrazione salariale ordinaria considerata dall'art. 1, n. 1, lett. A), della legge 20 maggio 1975 n. 164 (provvedimenti per la garanzia del salario) è sufficiente la non imputabilità allo imprenditore o agli operai degli eventi che determinano la contrazione o la sospensione dell'attività produttiva, restando irrilevante ogni stato soggettivo circa la prevedibilità e la prevenibilità degli eventi medesimi, l'esenzione dal contributo addizionale, posto a carico delle imprese che si avvalgono della integrazione, prevista dall'art. 12, n. 2, della stessa legge presuppone che la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia riferibile ad eventi non soltanto non imputabili all'imprenditore ma anche estranei alla sua sfera psichica sotto il profilo della prevedibilità e della prevenibilità e, quindi, ad accadimenti dovuti a causa di forza maggiore, in quanto al di fuori e al di sopra di ogni possibile iniziativa contraria dell'imprenditore. Pertanto, in relazione alle imprese industriali, un fenomeno naturale come il maltempo può dar titolo, ai sensi dell'art. 12 citato, all'esonero del contributo addizionale, solo quando - secondo la valutazione del giudice del merito, la quale, ove adeguatamente motivata, è incensurabile in Sede di legittimità - presenti i caratteri di un evento esorbitante dal normale andamento stagionale e tale, per la sua imprevedibilità ed eccezionalità, da impedire qualsiasi lavoro esterno, con conseguente impossibilità di un diverso impiego del personale. (V 6098/83, mass n 430897).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)