Sez. L - , Ordinanza n. 22353 del 05/08/2021 (Rv. 662112 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Cessione di ramo d’azienda – Successivo accordo conciliativo tra il cedente e i lavoratori – Collegamento negoziale – Accertamento di fatto – Conseguenze – Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Ai fini dell'accertamento della validità della cessione di un ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., l'esistenza di un collegamento negoziale con un accordo conciliativo intervenuto tra il cedente e i lavoratori ceduti è oggetto di un apprezzamento di fatto, il quale si sottrae al sindacato di legittimità, ove sorretto da adeguata motivazione ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie - relativa a un caso in cui la società cessionaria si era impegnata, in sede di accordi sindacali, a garantire stabilità al personale ceduto per tre anni, ma era fallita prima del decorso di tale termine -, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità della cessione del ramo d'azienda, non ravvisando alcun collegamento negoziale fraudolento tra i suddetti accordi e i verbali di conciliazione con i quali i lavoratori avevano liberato la società cedente da qualsivoglia garanzia di solidarietà).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)