diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 14098 del 13/11/2001 (Rv. 550218 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Accordi sindacali transattivi prevedenti il diritto dell'acquirente alla esenzione dagli oneri inerenti alla pregressa anzianità al fine di tutelare i posti di lavoro - Deroga alla disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ. - Validità - Efficacia vincolante nei confronti dei lavoratori iscritti alle associazioni stipulanti o successivamente aderenti all'accordo.
Stato
decisa il 2001-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550218-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

All'accordo sindacale di natura transattiva che preveda la risoluzione dei rapporti di lavoro con l'imprenditore cedente e la costituzione di nuovi autonomi rapporti di lavoro con il cessionario, deve riconoscersi per la preminenza della esigenza di salvaguardia del posto di lavoro sull'interesse alla continuità dei singoli rapporti di lavoro - efficacia vincolante nei confronti dei lavoratori iscritti alle associazioni stipulanti o che abbiano successivamente aderito all'accordo anche nella parte in cui esso libera il nuovo datore di lavoro dall'onere del riconoscimento dell'anzianità pregressa di sevizio, contenendo esso una deroga convenzionale, pienamente valida, al principio della continuità di lavoro stabilito dall'art. 2112, primo comma, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)