Sez. 1, Sentenza n. 9318 del 06/08/1992 (Rv. 478462 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione | Violazione amministrativa - Estremi - Notificazione - Termine - Decorrenza - Momento iniziale - Accertamento del giudice di merito - Criteri.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione
La norma di cui all'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui gli estremi della violazione amministrativa, quando non è possibile la contestazione immediata, devono essere notificati al contravventore nel termine di novanta giorni - o in quello di 360 giorni se residente all'estero - non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione, attesa l'impossibilità di una aprioristica delimitazione temporale in ordine al compimento di un atto il cui concreto espletamento è legato alla peculiarità delle varie situazioni; ne consegue che compete al giudice del merito, in relazione alle concrete contingenze, valutare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per acquisire i dati e apprezzarne la consistenza, al fine del decorso del termine di cui sopra.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)