diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4959 del 27/04/1993 (Rv. 482089 - 01)

Appalto (contratto di) - Corrispettivo - Onerosità e difficoltà di esecuzione - Equo compenso | Art. 1664, comma secondo, cod. civ. - Disciplina - Ambito di applicazione - Sopravvenienze oggettive di tipo diverso dalle cause naturali - Predetta disciplina - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1993-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482089-01

Appalto (contratto di) - Corrispettivo - Onerosità e difficoltà di esecuzione - Equo compenso

L'art. 1664 comma secondo cod. civ. - che è applicabile anche agli appalti di opere pubbliche, non trovando ostacoli nella relativa disciplina normativa - attribuisce all'appaltatore il diritto ad equo compenso in presenza di cause geologiche, idriche e simili determinanti una sopravvenuta onerosità per l'appaltatore medesimo, eccedente i limiti delle prestazioni contrattuali, riconoscendo con l'uso dell'aggettivo "simili" soltanto altre cause che presentino le stesse qualità e caratteristiche di quelle precedenti, esplicitamente menzionate e non anche le sopravvenienze oggettive di tipo diverso dalle cause naturali, quantunque produttive di effetti analoghi o simili, tra le quali il fatto dell'uomo, che non abbiano sostanzialmente mutato il regime geologico o idrico del suolo o del mare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)