Sez. 1, Sentenza n. 12989 del 23/11/1999 (Rv. 531420 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO | Presupposti per la spettanza - Mancata previsione nel contratto - Sufficienza - Esclusione - Imprevedibilità secondo la diligenza media alla stipulazione del contratto - Necessità - Ragioni.
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO
In tema di appalto, la norma del secondo comma dell'art. 1664 cod. civ. dev'essere interpretata nel senso che presupposto per il diritto dell'appaltatore all'equo compenso, ivi previsto, sia non solo la mancata previsione nel contratto d'appalto delle difficoltà di esecuzione dell'opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili, bensì anche la loro imprevedibilità al momento della sua stipulazione, sulla base della diligenza media richiesta dall'attività esercitata, in quanto la suddetta norma costituisce - non diversamente da quella del primo comma dello stesso art. 1664 - una specificazione del principio generale di cui all'art. 1467 secondo comma cod. civ., secondo il quale nei contratti a prestazioni corrispettive, ad esecuzione continuata o periodica o differita, ciascuna parte assume su di sè il rischio degli eventi che alterino il valore economico delle rispettive prestazioni, entro i limiti rientranti nell'alea normale del contratto, che, pertanto, dev'essere tenuta presente da ciascun contraente al momento della sua stipulazione e nel cui ambito, con riferimento all'appalto, vanno appunto ricondotti gli eventi indicati dal secondo comma dell'art. 1664, ove non siano stati imprevedibili secondo la cennata diligenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664 com. 2, Cod. Civ. art. 1467 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)