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Sez. 2, Sentenza n. 842 del 03/05/1967 (Rv. 326966 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA - GIUDICATO ESTERNO - NECESSARIA DEDUZIONE NEI MODI DI RITO NEL GIUDIZIO DI MERITO - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326966-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA - GIUDICATO ESTERNO - NECESSARIA DEDUZIONE NEI MODI DI RITO NEL GIUDIZIO DI MERITO - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il giudicato formatosi in altro giudizio, in base a sentenza che ha concluso una diversa lite (C.d. giudicato esterno), deve essere eccepito dalla parte, nei modi di rito, in Sede di merito, e non puo essere fatto valere, per la prima volta, nel giudizio di Cassazione. (Cfr. 323045, 2408-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)