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Sez. 1, Sentenza n. 2048 del 26/02/1988 (Rv. 457921 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - MANCATA TEMPESTIVA NOTIFICA AD ALCUNA DELLE PARTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457921-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - MANCATA TEMPESTIVA NOTIFICA AD ALCUNA DELLE PARTI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - CONDIZIONI.*

Quando, dopo l'interruzione l'atto di riassunzione del processo di appello non sia stato notificato ad alcune delle parti, ritualmente convenute con l'atto di impugnazione e rimaste contumaci, non trova applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del gravame in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse nel termine all'uopo fissato, bensì la normativa dell'art. 307 quarto comma cod. proc. civ., in base al quale la mancata o incompleta riassunzione del giudizio entro il termine perentorio fissato dalla legge (o dal giudice) può dar luogo all'Estinzione del processo qualora l'Estinzione stessa venga eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)