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Sez. 2, Sentenza n. 10441 del 21/10/1998 (Rv. 519930 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Giudizio di impugnazione a contraddittorio integro - Omessa riassunzione del gravame nei confronti dell' erede di una delle parti - Inammissibilità dell' impugnazione - Esclusione - Estinzione - Eccezione di parte - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Decisione allo stato degli atti - Assorbenti questioni pregiudiziali ovvero improponibilità della domanda Concessione di termine ulteriore per integrare il contraddittorio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519930-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

L'omessa notifica della riassunzione del giudizio di impugnazione - svoltosi tra tutti i contraddittori - nei confronti di un successore a titolo universale di uno di essi, non determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., bensì l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., se eccepita, altrimenti il giudizio deve esser deciso allo stato degli atti e perciò o in base a pregiudiziali, assorbenti questioni, ovvero dichiarando improponibile la domanda per difetto di integrità del contraddittorio, nell'impossibilità di concedere un nuovo termine a tal fine, stante la sua perentorietà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)