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Sez. 1, Sentenza n. 1349 del 29/05/1964 (Rv. 301915 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA - TERMINI PRESCRIZIONALI APPLICABILI - DANNO PRODOTTO DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI - PRESCRIZIONE BIENNALE - APPLICABILITA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE SURROGATO.*
Stato
decisa il 1964-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301915-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA - TERMINI PRESCRIZIONALI APPLICABILI - DANNO PRODOTTO DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI - PRESCRIZIONE BIENNALE - APPLICABILITA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE SURROGATO.*

Il diritto dell'assicuratore, che ha pagato l'indennita al danneggiato assicurato, di surrogarsi a quest'ultimo, per la somma versata, nei diritti che lo stesso danneggiato ha verso il terzo responsabile, (art. 1916 cod.civ.) non e un diritto derivante dal contratto di Assicurazione, al quale il responsabile e del tutto estraneò e, pertanto, in relazione a tale diritto, non sono applicabili le norme regolanti il rapporto di Assicurazione, compresa la norma di cui all'art. 2952 cod.civ., riguardante la prescrizione appunto in materia di Assicurazione. In realta, il subingresso dell'assicuratore, che abbia pagato l'indennita, nella posizione giuridica dell'assicurato, nei confronti del terzo responsabile del danno, si risolve in una peculiare Forma di successione particolare nel diritto di credito verso il terzo predettò il rapporto, quindi, resta oggettivamente qual'era in precedenza, e l'Azione spettante all'assicuratore si identifica con l'Azione che, contro il responsabile sarebbe spettata all'assicurato, ove l'assicuratore non avesse pagato l'indennità all'assicuratore, percio sono opponibili le stesse eccezioni che avrebbero potuto essere proposte di fronte all'assicuratò di conseguenza, e eccepibile all'assicuratore la stessa prescrizione che avrebbe potuto essere opposta al danneggiato, cioe la prescrizione propria del rapporto originario. Nel caso, dunque, di danno prodotto dalla circolazione di veicoli, in relazione al diritto spettante all'assicuratore verso il terzo responsabile del danno, a norma dell'art. 1916 cod.civ., deve ritenersi applicabile la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod.civ. (V. 918/63; 407/60; 2296/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)