Sez. 3, Sentenza n. 4965 del 02/08/1986 (Rv. 447643 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DEL DANNEGGIATO COSTITUITOSI PARTE CIVILE - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DEL QUANTUM - PRESCRIZIONE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DEL DANNEGGIATO COSTITUITOSI PARTE CIVILE - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DEL QUANTUM - PRESCRIZIONE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE.*
A seguito della sentenza del giudice penale contenente la condanna generica del danneggiante al risarcimento dei danni in favore del danneggiato costituitosi parte civile, il diritto di tale soggetto alla liquidazione del quantum si prescrive, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., entro dieci anni dalla data del passaggio in giudicato di detta sentenza. Allo stesso termine prescrizionale soggiace anche il diritto dell'assicuratore surrogatosi, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, restando irrilevanti - attesa, in particolare, l'identificazione del diritto dell'assicuratore, che ha pagato l'indennità, con il diritto di credito già spettante all'assicurato e rispetto al quale la surrogazione attua una peculiare Forma di successione a titolo particolare - sia la circostanza che la surrogazione si sia realizzata prima della Costituzione di parte civile operata dal danneggiato nel processo penale sia il fatto che l'assicuratore sia rimasto estraneo a tale giudizio. (V 2137/78, mass n 391524; (V 1349/64, mass n 301915; (V 1349/64, mass n 301917).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)