Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1754 del 20/01/2022 (Rv. 663856 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze in tema di onere della prova - Posizione rivestita dalle parti nel giudizio penale - Rilevanza - Esclusione.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE
Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta ad applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, con la conseguenza che, in ossequio all'art. 2697 c.c., la
parte civile assume la veste di attore-danneggiato e l'imputato quella di convenuto-danneggiante.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Proc. Civ. art. 394 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)