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Sez. 3 - , Sentenza n. 517 del 15/01/2020 (Rv. 656811 - 03)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO | Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Utilizzabilità, da parte della corte di appello civile di rinvio, delle prove raccolte nel dibattimento penale e ricavate dalla sentenza rescindente - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656811-03

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO

La corte di appello competente per valore, alla quale la Corte di cassazione in sede penale abbia rinviato il procedimento ai soli effetti civili, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale e ricavate direttamente dalla sentenza rescindente, richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente, poiché tale sentenza non crea alcun vincolo in capo al giudice di cui all'art. 622 c.p.p., assumendo natura di prova atipica rimessa al suo prudente apprezzamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)