Sez. 1, Sentenza n. 22370 del 25/10/2007 (Rv. 600670 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Gara per l'esecuzione di opera pubblica - Presentazione di offerte anomale per eccesso di ribasso - Aggiudicazione - Condizioni - Necessità di congrua motivazione - Omissione - Conseguenze - Lesione dell'interesse legittimo (pretensivo) allo svolgimento di una corretta gara - Responsabilità aquiliana della P.A. - Sussistenza - Conseguenze - Risarcimento del danno da perdita di "chances".
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gara ad evidenza pubblica, l'aggiudicazione in favore di chi abbia presentato un'offerta anomala per eccesso di ribasso, non è preclusa dall'art. 21, comma 1 bis, legge 11 febbraio 1994 n. 109 (e neppure dall'art. 82 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che lo ha sostituito), ma deve essere congruamente motivata, nel rispetto della regola di buona amministrazione che impone alla P.A. di dare conto delle sue scelte tra diversi aspiranti a contrarre e di indicare le ragioni per cui l'offerta dell'aggiudicatario è la più conveniente. Quando ciò non accada, viene leso l'interesse legittimo (pretensivo) allo svolgimento di una corretta gara di cui sono titolari i partecipanti non vincitori, i quali possono agire per far valere la responsabilità aquiliana dell'amministrazione ed ottenere il risarcimento del danno ingiusto derivante dalla c.d. perdita di "chances", cioè dal venir meno, per effetto della condotta "non jure" della stazione appaltante, dell'occasione di ottenere l'utilità patrimoniale conseguibile con la gara. (Principio affermato dalla Suprema Corte, in applicazione dei principi formulati nella sentenza delle SS.UU. n. 500 del 1999, in relazione a controversia introdotta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 82, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)