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Sez. 3, Sentenza n. 7228 del 29/03/2006 (Rv. 590658 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Gara per l'esecuzione di opera pubblica - Previo invito a formulare offerte a tre imprese - Fissazione di criteri per la scelta fra le imprese partecipanti - Affidamento ad organo tecnico dell'amministrazione di valutazione comparativa - Mancata scelta dell'offerta giudicata più conveniente - Immotivatezza della scelta di altra offerta - Responsabilità civile da fatto illecito - Per lesione di interesse pretensivo dell'offerta più conveniente - Affermazione da parte del giudice di merito - Correttezza - Colpa dell'amministrazione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590658-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

In relazione ad una gara esperita da un comune, a seguito di invito, rivolto a tre imprese di costruzioni edili a far pervenire, sotto forma di bozza di convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971, e nel rispetto di indicazioni e parametri di massima indicati dall'Amministrazione, offerte per la realizzazione di un intervento immobiliare, da esaminarsi comparativamente da parte dell'Ufficio tecnico comunale sulla base di criteri specificativi di quei parametri, fissati da una commissione comunale, e, quindi, sulla base in una situazione di autolimitazione della discrezionalità dell'amministrazione, correttamente il giudice di merito individua la lesione di un interesse legittimo pretensivo ed il diritto al consequenziale risarcimento del danno a favore di una delle imprese partecipanti, nel fatto della attribuzione della vittoria nella gara ad altra impresa, desumendo detta lesione per il fatto che l'organo tecnico avesse ritenuto più conveniente globalmente l'offerta dell'impresa pretermessa e che la scelta dell'altra impresa era stata immotivata, e, quindi, risultasse espressa in violazione del dovere dell'amministrazione di dar conto delle sue scelte, in ragione dell'autolimitazione impostasi, dovendosi siffatto comportamento considerarsi colpevole per l'inosservanza della regola di buona amministrazione che impone di dar conto della scelta tra diversi aspiranti a contrarre con la P.A..(Principio affermato dalla Suprema Corte, in applicazione della sentenza delle SS.UU. n. 500 del 1999, in relazione a controversia introdotta nel 1992).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)