Sez. 2, Sentenza n. 2633 del 18/10/1973 (Rv. 366112 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - SCELTA NOMINATIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO O QUALIFICATO - APPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO - SCELTA NOMINATIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO O QUALIFICATO - APPLICABILITA.*
L'art 14, comma terzo della legge 29 aprile 1949 n 264, il quale, in Sede di collocamento dei prestatori d'opera, autorizza la scelta nominativa di lavoratori aventi particolari specializzazioni o qualificazioni, e applicabile anche all'assunzione obbligatoria dei mutilati e degli invalidi del lavoro, di cui al DLCPS 3 ottobre 1947 n 1222.*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 03/10/1947 num. 1222 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)