Sez. U, Sentenza n. 13020 del 23/12/1997 (Rv. 511178 - 01)
FRIULI-VENEZIA GIULIA - IN GENERE E REGIME TRANSITORIO | Edilizia economica e popolare -Assegnazione dell'alloggio - Morte dell'assegnatario - Diritto dei figli dell'assegnatario a subentrare nell'assegnazione - Condizioni.
FRIULI-VENEZIA GIULIA - IN GENERE E REGIME TRANSITORIO
In tema di edilizia residenziale pubblica, in base al combinato disposto dell'art. 58 della legge Regione Friuli n. 75 del 1982 e dell'art. 5 del regolamento emanato con delibera del 18 luglio 1983, n. 468 del Consorzio tra gli I.A.C.P. di detta Regione, i figli dell'assegnatario defunto - purché con lui conviventi all'atto del decesso ed in possesso degli altri requisiti previsti dalle norme sull'edilizia convenzionata - hanno diritto a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio o in quanto inseriti nello stato di famiglia del genitore (normalmente perché ancora minori, o a suo carico), ovvero - se maggiorenni e non a carico, in quanto "ospiti definitivi", in base alla richiamata normativa che li abilita a convivere con i genitori nell'alloggio a questi assegnato, senza autorizzazione dell' I.A.C.P. e senza vincoli di tempo.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 01/09/1982 num. 75 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)