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Sez. 1, Sentenza n. 3230 del 06/04/1996 (Rv. 496846 - 01)

FRIULI-VENEZIA GIULIA - IN GENERE E REGIME TRANSITORIO | Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione dell'alloggio - Diritto dei figli dell'assegnatario - Coincidenza della qualità di erede e di successore nel diritto all'assegnazione - Esclusione - Debito per canoni gravante sul defunto - Morosità del successore - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496846-01

FRIULI-VENEZIA GIULIA - IN GENERE E REGIME TRANSITORIO

In tema di edilizia residenziale pubblica, in base al combinato disposto dell'art. 58 della legge Regione Friuli n. 75 del 1982 e dell'art. 5 del regolamento emanato con delibera del 18 luglio 1983 n. 468 dal Consorzio tra gli I.A.C.P. di detta Regione, i figli dell'assegnatario defunto - purché con lui conviventi all'atto del decesso ed in possesso degli altri requisiti previsti dalle norme sull'edilizia convenzionata - hanno diritto a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio o in quanto inseriti nello stato di famiglia del genitore (normalmente perché ancora minori o a suo carico), ovvero, se maggiorenni e non a carico, in quanto "ospiti definitivi", in base alla richiamata normativa che li abilita a convivere con i genitori nell'alloggio a questi assegnato, senza autorizzazione dell'I.A.C.P. e senza vincoli di tempo. Ne consegue che la qualità di erede e di successore nel diritto all'assegnazione non coincidono e possono far capo a soggetti diversi, cosicché il debito per canoni gravante sul defunto si trasferisce agli eredi assieme al patrimonio ereditario e non determina la morosità del successore nell'assegnazione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 01/09/1982 num. 75 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)