Sez. T, Ordinanza n. 29699 del 10/11/2025 (Rv. 677066-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - IN GENERE | Rappresentante legale (anche in virtù di rapporto organico) del contribuente - Indicazioni necessarie per la individuazione - Carenza - Inammissibilità del ricorso - Limite - Incertezza assoluta - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, alla stregua dell'art. 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la carenza nell'atto introduttivo del processo delle indicazioni necessarie per l'individuazione del legale rappresentante (anche organico) del ricorrente ne determina l'inammissibilità tutte le volte che sia causa di incertezza assoluta al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
decisione di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso di primo grado poiché contenente, nell'intestazione, l'indicazione di un soggetto privo del potere rappresentativo della società, senza indagare se ciò determinasse assoluta incertezza circa l'individuazione del legale rappresentante della stessa, se del caso attraverso l'esame della sottoscrizione della procura o degli altri documenti della causa).
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)