Sez. 5, Sentenza n. 6359 del 10/03/2008 (Rv. 602590 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - IN GENERE | Rappresentante legale (anche in virtù di rapporto organico) del contribuente - Indicazioni necessarie per la individuazione - Carenza - Inammissibilità del ricorso - Sanatoria ex art.156, terzo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, alla stregua dell'art.18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, la carenza nell'atto introduttivo del processo delle indicazioni necessarie per la individuazione del legale rappresentante (anche organico) del ricorrente, inficia l'atto medesimo e ne determina l'inammissibilità tutte le volte che sia causa di incertezza assoluta al riguardo, senza che tale vizio sia passibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art.156, terzo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)