Sez. 3, Sentenza n. 1121 del 19/03/1999 Cc. (dep. 18/06/1999) Rv. 214542 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Reato di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. - Destinazione degli apparecchi automatici al gioco d'azzardo - Aleatorietà della vincita - Elemento sufficiente - Esclusione.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE
Ai fini di una corretta interpretazione dell'art. 110 T.U.L.P.S., la destinazione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici detti videogiochi, al gioco d'azzardo non può dedursi semplicemente dall'aleatorietà della vincita, sicché questo solo elemento sia di per sè solo sufficiente a configurare il reato previsto dal terz'ultimo comma della norma citata. Nella definizione data dall'art. 110 tale destinazione viene ricollegata al fatto che le apparecchiature o abbiano insita la scommessa (come il videopoker o le slot machines), nel qual caso la destinazione al gioco d'azzardo è implicita nello schema del gioco, oppure consentano vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, per cui questo secondo elemento deve ritenersi essenziale accanto all'aleatorietà della vincita nella struttura della fattispecie criminosa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 718 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)