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Sez. 3, Sentenza n. 877 del 23/02/1996 Cc. (dep. 22/03/1996) Rv. 205390 - 01

Caccia - Sanzioni - Confisca | Patteggiamento - Confisca di fucile da caccia per contravvenzioni attinenti alla legge n. 157 del 1992 - Possibilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1996-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205390-01

Caccia - Sanzioni - Confisca

Non può essere confiscato, in seguito a sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., un fucile da caccia per contravvenzioni attinenti alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (in materia di caccia). Infatti, il fucile da caccia non può essere considerato una cosa intrinsecamente criminosa e la locuzione "in ogni caso" contenuta nell'art. 28 citata legge deve essere intesa quale sinonimo dell'avverbio "sempre", e non quale espressione di un'esplicita estensione anche al giudizio ex art. 444 cod. proc. pen., sicché, non ricorrendo un'ipotesi contemplata dall'art. 240, secondo comma, cod. pen. e non essendo espressamente prevista l'applicabilità di detta confisca, al cosiddetto patteggiamento, il predetto fucile non è confiscabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 28, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)