Sez. 3, Sentenza n. 15166 del 28/01/2003 Ud. (dep. 01/04/2003) Rv. 224709 - 01
CACCIA - SANZIONI - CONFISCA | Armi legalmente detenue e portate utilizzate eper commettere reati venatori - - Condanna per contravvenzione venatoria - Confisca - Sussistenza.
CACCIA - SANZIONI - CONFISCA
L'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nello stabilire che "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi", comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute e portate, siano state tuttavia utilizzate per commettere reati venatori, è quella costituita dall'art. 28, comma 2, della stessa legge 157/1992, in base alla quale la confisca può essere disposta solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione, quindi, dell'operatività del combinato disposto di cui agli artt. 240 cpv. cod. pen. e 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza della quale può darsi luogo a confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 3 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 28 com. 2, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)