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Sez. 1, Sentenza n. 52 del 27/10/1972 Ud. (dep. 04/01/1973) Rv. 122858 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - COMMERCIO - ESTREMI - DETENZIONE DI CARNE AVARIATA NEL FRIGORIFERO DI UNA ROSTICCERIA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1972-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122858-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - COMMERCIO - ESTREMI - DETENZIONE DI CARNE AVARIATA NEL FRIGORIFERO DI UNA ROSTICCERIA - SUSSISTENZA DEL REATO.*

L'art 444 cod pen equipara diverse ipotesi ai fini della sussistenza del reato in esso contemplato, per cui e punibile sia chi detiene per il commercio sostanze alimentari pericolose alla pubblica salute, sia chi le pone in commercio o comunque le immette al consumo. Il terminè commerciò va inteso in senso lato e comprende tanto lo scambio di cosa dietro corrispettivo, quanto l'approntamento e l'introduzione nei locali di vendita di cose destinate, con o senza manipolazione preventiva, ad essere vendute. Pertanto la detenzione di carne avariata nel frigorifero di una rosticceria costituisce il reato di cui all'art 444 cod pen, a nulla rilevando che la carne sia cruda e non abbia ancora subito la necessaria cottura.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)