Sez. 1, Sentenza n. 16492 del 22/09/1989 Ud. (dep. 27/11/1989) Rv. 182668 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - NECESSITÀ - DI ESPOSIZIONE SUI BANCHI - ESCLUSIONE - DETENZIONE IN GHIACCIAIA - SUFFICIENZA.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - NECESSITÀ - DI ESPOSIZIONE SUI BANCHI - ESCLUSIONE - DETENZIONE IN GHIACCIAIA - SUFFICIENZA.*
Il reato di cui all'art. 444 cod. pen. rientra nella categoria dei reati di pericolo, per cui è sufficiente l'esposizione a pericolo del bene tutelato. Non è richiesta quindi la sussistenza di Atti effettivi di commercio della merce nociva, destinata all'alimentazione essendo sufficiente la detenzione per il commercio di tale merce. Ne deriva che non è necessaria l'esposizione della merce sui banchi di vendita, basta che questa sia detenuta in qualsiasi luogo connesso con l'attività commerciale e quindi anche nella ghiacciaia o frigorifero. (Conf mass n 122858; (Conf mass n 149096; (Conf mass n 171739).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)