Sez. 5, Sentenza n. 19160 del 15/12/2003 (Rv. 568910 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - DENARO, GIOIELLI, MOBILIA | Presunzione di esistenza, ex art. 9, comma secondo, del D.Lgs. n. 346 del 1990 - Operatività - Condizioni - Proprietà dei beni suddetti da parte del defunto - Necessità - Conseguenze - Denaro oggetto di deposito in conto corrente bancario - Applicabilità della norma - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - DENARO, GIOIELLI, MOBILIA
In tema di imposta sulle successioni, l'art. 9, comma secondo, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - secondo il quale "si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore", - fa riferimento a denaro, gioielli e mobilia di diretta pertinenza del defunto. Pertanto, con riguardo - in particolare - al denaro, rientra nell'ambito di applicazione della norma soltanto quello sul quale il defunto esercitasse un diritto di proprietà e non il denaro che avesse formato oggetto di un deposito in conto corrente bancario, atteso che in tal caso la proprietà del denaro appartiene alla banca ed il cliente è titolare di un semplice diritto di credito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 9, Cod. Civ. art. 1834, Cod. Civ. art. 1852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)