Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21901 del 09/10/2020 (Rv. 659355 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IN GENERE | Denaro del “de cuius” oggetto di deposito bancario - Presunzione del 10% sull'attivo ereditario ex art. 9, comma 2, d.lgs. n. 346 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Tassazione separata dei crediti ex art. 18 d.lgs. n. 346 del 1990 - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IN GENERE
In tema di imposta di successione, la presunzione di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990 - che considera compresi nell'attivo ereditario "denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore" - non è applicabile al denaro depositato su conto corrente bancario intestato al "de cuius", poiché, in questo caso, diversamente dal denaro contante nella diretta disponibilità del defunto, la proprietà è della banca, mentre il cliente gode solo di un diritto di credito (art. 1834 e 1852 c.c.), in conformità, peraltro, alla "ratio" della norma che, essendo quella di consentire un accertamento presuntivo solo dei beni di difficile identificazione e valutazione, facilmente sottraibili al Fisco (come il denaro che si trova in casa), non si attaglia ai depositi di conto corrente, i quali possono essere accertati e documentati presso l'istituto di credito, sicché, per essi, opera la tassazione separata ex art. 18 del cit. d.lgs. n. 346 del 1990.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 9, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 18, Cod. Civ. art. 1834, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Proc. Civ. art. 769
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)