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Sez. L - , Sentenza n. 27224 del 16/11/2017 (Rv. 646212 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Indennità di maternità ex art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Analoga prestazione erogata da altro ente - Diritto di cumulo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646212-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

In materia di indennità per maternità erogata dalla Cassa forense, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 71 del d.lgs. n. 151 del 2001, va escluso il diritto al cumulo di prestazioni da parte di diversi enti previdenziali in relazione allo stesso evento, ovvero la situazione di maternità, in quanto il diritto alla suddetta prestazione è riconosciuto, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, a condizione che la lavoratrice proponga la relativa istanza, documenti idoneamente lo stato di gravidanza e la data presunta del parto ed attesti con dichiarazione "ad hoc", quale requisito essenziale per l’erogazione, l’inesistenza di altro trattamento di maternità come lavoratrice pubblica o autonoma.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 71 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 71 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)