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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5636 del 22/03/2016 (Rv. 639049 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Divieto di cumulo ex art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995 - Condizioni - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639049-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In tema di prestazioni previdenziali, il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo, di cui all'art. 1, comma 43, della l. n. 335 del 1995, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità, quando la prestazione a carico dell'INAIL e quella per l'invalidità pensionabile o l'assegno di invalidità a carico dell'INPS, siano fondate sullo stesso quadro morboso, potendosi ipotizzare solo in tal caso quella duplicazione di tutela che giustifica la scelta legislativa di un unico intervento del sistema di sicurezza sociale.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 43 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)