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Sez. 2, Sentenza n. 7044 del 14/04/2004 (Rv. 572036 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ NEL CONDOMINIO | Applicabilità nel condominio - Condizioni - Contrasto fra la disciplina sulle distanze legali e le norme sulla comunione - Conseguenze - Prevalenza della disciplina in materia di comunione - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Effetti - Fattispecie in tema di vedute.
Stato
decisa il 2004-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572036-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ NEL CONDOMINIO

In tema di condominio le norme sulle distanze, rivolte fondamentalmente a regolare con carattere di reciprocità i rapporti fra proprietà individuali, contigue e separate, sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purché siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l'applicazione di quest'ultime non sia in contrasto con le prime; nell'ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulla proprietà, quando i diritti o le facoltà da questa previsti siano compressi o limitati per effetto dei poteri legittimamente esercitati dal condomino secondo i parametri previsti dall'art. 1102 c.c. (applicabile al condominio per il richiamo di cui all'art. 1139 c.c.), atteso che, in considerazione del rapporto strumentale fra l'uso del bene comune e la proprietà esclusiva, non sembra ragionevole individuare, nell'utilizzazione delle parti comuni, limiti o condizioni estranei alla regolamentazione e al contemperamento degli interessi in tema di comunione. (La sentenza impugnata aveva annullato la delibera condominiale con cui alcuni condomini erano stati autorizzati a trasformare in balcone le finestre dei rispettivi appartamenti senza osservare le distanze legali rispetto ai preesistenti balconi delle proprietà sottostanti. La Corte, nel cassare la decisione di appello, ha ritenuto legittima l'esecuzione delle opere, avvenuta nell'ambito delle facoltà consentite dall'art. 1102 c.c. nell'uso dei beni comuni(la facciata dell'edificio), atteso che la realizzazione del balcone non aveva provocato alcuna diminuzione di aria e di luce alla veduta esercitata dal condomino sottostante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1139, Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)