Sez. 2, Sentenza n. 6546 del 18/03/2010 (Rv. 611805 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ NEL CONDOMINIO | Applicabilità delle norme sulle distanze - Condizioni - Contrasto fra la disciplina sulle distanze e le norme sulla comunione - Conseguenze - Prevalenza della disciplina in materia di comunione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie in tema di vedute.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ NEL CONDOMINIO
Le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purché siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l'applicazione di quest'ultima non sia in contrasto con le prime; nell'ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze che, nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e condominio, è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., deve ritenersi legittima l'opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabili alla costruzione di un balcone le norme in tema di vedute e non anche quella dell'art. 1102 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 906, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1139
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)